AGENZIA ENTRATE

20.03.2022

Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all'Agenzia l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L'articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 - cd. decreto Sostegni-ter - poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità - a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) - di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti "qualificati").

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.


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